Dal 15 OTTOBRE 2021 al 15 GIUGNO 2022 le imprese del settore manifatturiere e del settore terziario potranno richiedere l’accesso ai CONTRIBUTI REGIONALI sulle spese per BREVETTAZIONE e per l’acquisizione di titoli di P.I.
Si riporta l’elenco delle spese per brevettazione considerate ammissibili:
a) costi per ricerche di anteriorità e/o novità riferite all’oggetto della domanda di brevetto e di registrazione;
b) le spese da sostenere prima della concessione del diritto, connesse alla preparazione, presentazione e trattamento della domanda, comprese le tasse di deposito e i diritti camerali, nonché le spese per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
c) le spese per la traduzione e altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in ambito nazionale, europeo ed internazionale;
d) le spese da sostenere per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se sostenute dopo la concessione del diritto.
Maggiori informazioni sui contributi fvg sui brevetti disponibili al seguente URL.
È uno strumento giuridico che consente a chi sviluppa idee innovative di vietarne l’implementazione a scopo commerciale da parte di terzi e di usarle in esclusiva.
Il Brevetto per Invenzione è un bene immateriale e come tale può essere venduto e concesso in licenza: esso rappresenta una forma di protezione che viene concessa sia a società sia a persone fisiche per trovati che hanno un alto grado di innovazione e rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico.
Una ricerca di anteriorità viene comunque effettuata nel corso della procedura di deposito per registrare un brevetto dalla maggiore parte degli uffici nazionali.
Dal 1 Luglio 2008 anche le domande di brevetto italiane sono sottoposte ad una ricerca di novità da parte dell’EPO, European Patent Office, che poi invia all’UIBM che a sua volta comunica all’inventore entro 9 mesi dal deposito, insieme con un parere sulla brevettabilità dell’invenzione.
Questo rende vantaggioso il deposito di una domanda poiché ad un costo contenuto si ottiene una ricerca cui risultati possono essere utili all’inventore per comprendere se il brevetto meriti di essere esteso all’estero oppure no o comunque se valga la pena di investirci.
Attenzione: una predivulgazione dell’oggetto del brevetto prima del deposito della domanda è tale da comportare la nullità di quest’ultima.
Questo diritto conferisce al titolare della domanda di brevetto la possibilità di depositare lo stesso brevetto in uno o più stati diversi da quello iniziale rivendicando la data del primo deposito. Questa procedura consente di cristallizzare lo stato della tecnica per l’esame di brevettabilità alla data del primo deposito, escludendo eventuali divulgazioni che siano avvenute tra la data del primo deposito e quella del secondo in un altro stato.
Sono escluse dalla brevettazione:
a. Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici.
b. I piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori (sui programmi per elaboratore sono applicate particolari condizioni, Rif. Si può Brevettare un software? ).
c. Le presentazioni di informazioni.
Non sono altresì brevettabili i metodi terapeutici e di diagnosi, ma tale divieto non si estende ai prodotti necessari per l’attuazione di questi metodi.
BREVETTO EUROPEO
La Convenzione sulla concessione di brevetti europei (CBE, Monaco, 5 Ottobre 1973) ha istituito una procedura unificata di deposito, esame e concessione di un Brevetto Europeo che avviene tramite l’E.P.O. (European Patent Office). Attraverso un’unica domanda si richiede la tutela nei Paesi aderenti alla Convenzione e si ottiene un titolo che attribuisce, nel territorio degli Stati designati, i medesimi diritti dei rispettivi brevetti nazionali.
Priorità: entro 12 mesi dalla data di deposito di un brevetto nazionale si può estenderne la validità a livello europeo, rivendicandone la priorità.
Durata: 20 anni.
Le fasi
- Deposito di una Domanda di Brevetto ed ottenimento della relativa data di deposito e relativa data di priorità, con cui nei seguenti 12 mesi sarà possibile depositare domanda di brevetto per la stessa invenzione in altri paesi in cui verrà esaminata, dal punto di vista di novità ed attività inventiva come se depositata alla data di priorità.
- Ricezione del rapporto di ricerca, che include un resoconto redatto da un esaminatore esperto nel settore riportante i documenti rilevanti sull’arte anteriore rispetto all’invenzione oggetto della domanda di brevetto. Il titolare deve rispondere a detto rapporto di ricerca eventualmente limitando le rivendicazioni in modo da superare le obiezioni solevate.
- Pubblicazione della domanda di brevetto (18 mesi), in cui essa viene resa disponibile al pubblico: dalla pubblicazione il titolare di una domanda può impedire che chiunque utilizzi l’invenzione iniziando a tal fine azioni giudiziarie o richiedere provvedimenti cautelari.
- 6 mesi di tempo in cui scegliere se procedere alla fase successiva, ovvero un esame esame di merito in cui l’EPO (European Patent Office) deciderà se l’invenzione e la domanda soddisfano i requisiti della normativa sulla Convenzione sul Brevetto Europeo. A seguito dell’esame di merito inviato dall’EPO, si apre un dialogo tra gli esaminatori ed il rappresentante/richiedente, in cui vengono sollevate obiezioni formali e richieste riformulazioni di parti cruciali della Domanda di Brevetto.
- Viene emessa una comunicazione di intenzione di concessione che presuppone la richiesta di approvazione del testo da parte del titolare.
- l’EPO procede alla concessione definitiva del titolo.
- Dopo la concessione inizia il periodo di opposizione dalla durata di 9 mesi, nel quale un terzo può avviare una procedura di opposizione al brevetto concesso, sulla base di argomentazioni e documenti di arte nota rilevanti ai fini della brevettabilità. Un’opposizione (in base alla sua concretezza) può portare alla limitazione, alla revoca o al mantenimento in forma integra del brevetto concesso.
- Convalida all’estero. Entro tre mesi dalla data di concessione del brevetto europeo, il titolare deve poi convalidare il brevetto nei Paesi aderenti: grazie all’Accordo di Londra, alcuni paesi, in funzione della lingua di deposito del Brevetto Europeo, non richiedono il deposito della traduzione del Brevetto oppure richiedono la traduzione delle sole rivendicazioni. In altri paesi è necessario depositare la traduzione dell’intero Brevetto.
https://www.epo.org
BREVETTO NAZIONALE
Le fasi
Deposito della domanda di brevetto,
Entro 12 mesi dal deposito, il titolare può decidere se estendere o meno la domanda di brevetto italiana (rivendicando la priorità) ad altri territori, mantenendo la data di deposito originaria.
Prima di 9 mesi dal deposito viene emesso un rapporto di ricerca in collaborazione con l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) e dopo 18 mesi la domanda di brevetto viene resa pubblica.
Non oltre 21 mesi dal deposito è necessario rispondere alla comunicazione ministeriale rilasciata dall’Ufficio, relativamente al relativo rapporto di ricerca, dopodiché la domanda segue un iter procedurale amministrativo che porta normalmente alla concessione finale.
Durata
20 anni.
Diritti
Diritto di produrre e commercializzare in esclusiva nello Stato in cui si richiede il brevetto, ovvero diritti di paternità e proprietà in esclusiva. Diritto di vietare ad altri di produrre, vendere, pubblicizzare, usare o importare.
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti
BREVETTO INTERNAZIONALE
Il sistema del Brevetto Internazionale PCT (Patent Cooperation Treaty) ha avuto origine dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington, 19 Giugno 1970) e consente di richiedere la tutela brevettuale in più di 100 Paesi europei ed extraeuropei tra cui gli Stati Uniti, il Giappone, il Canada, la Cina e tutti i principali Paesi industrializzati tramite la OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) / WIPO (World Intellectual Property Organization). La procedura prevede la presentazione di una domanda unica, di una preliminare ricerca internazionale e di un successivo rapporto d’esame preliminare e successive fasi nazionali/regionali ad opera degli Uffici Brevetti dei singoli paesi designati.
Priorità: entro 12 mesi dalla data di deposito di un brevetto nazionale si può estenderne la validità a livello internazionale, rivendicandone la priorità.
Durata: dipende dalla legislazione in ciascuno Stato.
BREVETTO NAZIONALE ESTERO
Ottenibile negli Stati che hanno rapporti di reciprocità con l’Italia e che accettano domande di Brevetto per Invenzione estere. E’ possibile depositare, ad esempio, un Brevetto Europeo o un Brevetto Internazionale. per sfruttare procedure di esame centralizzate il cui risultato viene poi riconosciuto dagli uffici nazionali degli stati nei quali si desidera ottenere la protezione mediante un brevetto nazionale esteso.
Durata: Dipende dalla legislazione in ciascuno Stato.
Diritti
Diritto di produrre e commercializzare in esclusiva nello Stato in cui si richiede il brevetto, ovvero diritti di paternità e proprietà in esclusiva. Diritto di vietare ad altri di produrre, vendere, pubblicizzare, usare o importare.
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti
