Brevetti per Invenzione

60 anni a fianco degli inventori

I nostri servizi:

  • Studio fattibilità, redazione e deposito di domande di brevetto in Italia e all'estero.
  • Preparazione e deposito di repliche a rapporti di ricerca.
  • Ricerche di anteriorità in Italia e all'estero.
  • Redazione di contratti di licenza e/o cessione, trasferimento tecnologico, sviluppo congiunto, patti di riservatezza, trascrizioni.
  • Perizie in materia di contraffazione di brevetti per Invenzione.
  • Azioni giudiziarie e stragiudiziali a difesa di brevetti per Invenzione in Italia e all'estero.
  • Sorveglianza in specifici settori di tecnologia e scienza sui brevetti pubblicati o su specifici richiedenti.
  • Azioni di opposizione.
  • Analisi sull'ambito di tutela di brevetti.
  • Redazione di patent family per lo status di validità dei brevetti.
  • Traduzione di brevetti per Invenzione da e verso lingue straniere.

Per qualsiasi domanda, richiesta, informazione o per ricevere un preventivo personalizzato siamo a vostra disposizione.

Effettueremo un esame di fattibilità

Requisiti di brevettabilità

  • Novità: l'oggetto del Brevetto deve essere nuovo in modo assoluto, cioè non deve essere entrato a far parte dello stato attuale della tecnica, in qualsiasi parte del mondo, anteriormente alla data di deposito della domanda. Quindi, il requisito della novità richiede che l’oggetto del Brevetto non sia stato reso noto prima della data di deposito, mediante, ad esempio, divulgazione scritta o orale o mediante messa in vendita di un prodotto che lo incorpora, fatte salve le divulgazioni avvenute in regime di segretezza come nel caso di patti di riservatezza.
  • Originalità (o attività inventiva): essa sussiste ogni volta che l'invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del settore. L'invenzione deve essere non banale e rappresentare un progresso rispetto allo stato attuale della tecnica.
  • Industrialità: una invenzione ha una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato. L'indicazione dell'applicabilità industriale è intesa come un requisito che richiede che l'oggetto del Brevetto sia attuabile e riproducibile.
  • Liceità: non si può registrare un brevetto che leda il senso del buon costume o sia contrario all'ordine pubblico.

Bene immateriale conferente diritto di esclusiva

Brevetto per Invenzione

È uno strumento giuridico che consente a chi sviluppa idee innovative di vietarne l’implementazione a scopo commerciale da parte di terzi e di usarle in esclusiva.

Il Brevetto per Invenzione è un bene immateriale e come tale può essere venduto e concesso in licenza: esso rappresenta una forma di protezione che viene concessa sia a società sia a persone fisiche per trovati che hanno un alto grado di innovazione e rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico.

Ricerca di anteriorità inclusa

Una ricerca di anteriorità viene comunque effettuata nel corso della procedura di deposito per registrare un brevetto dalla maggiore parte degli uffici nazionali.
Dal 1 Luglio 2008 anche le domande di brevetto italiane sono sottoposte ad una ricerca di novità da parte dell’EPO, European Patent Office, che poi invia all’UIBM che a sua volta comunica all’inventore entro 9 mesi dal deposito, insieme con un parere sulla brevettabilità dell’invenzione.

Questo rende vantaggioso il deposito di una domanda poiché ad un costo contenuto si ottiene una ricerca cui risultati possono essere utili all’inventore per comprendere se il brevetto meriti di essere esteso all’estero oppure no o comunque se valga la pena di investirci.

Attenzione: una predivulgazione dell’oggetto del brevetto prima del deposito della domanda è tale da comportare la nullità di quest’ultima.

Cristallizza lo stato della tecnica alla data del primo deposito

Priorità

Questo diritto conferisce al titolare della domanda di brevetto la possibilità di depositare lo stesso brevetto in uno o più stati diversi da quello iniziale rivendicando la data del primo deposito. Questa procedura consente di cristallizzare lo stato della tecnica per l’esame di brevettabilità alla data del primo deposito, escludendo eventuali divulgazioni che siano avvenute tra la data del primo deposito e quella del secondo in un altro stato.

Esclusioni

Sono escluse dalla brevettazione:

a. Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici.
b. I piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori (sui programmi per elaboratore sono applicate particolari condizioni, Rif. Si può Brevettare un software? ).
c. Le presentazioni di informazioni.

Non sono altresì brevettabili i metodi terapeutici e di diagnosi, ma tale divieto non si estende ai prodotti necessari per l’attuazione di questi metodi.

Diritto di esclusiva su base territoriale

Tipologie di Brevetto per Invenzione

La scelta della modalità di richiesta del brevetto (Brevetto nazionale, Brevetto Europeo (EP), Brevetto Internazionale PCT o regionale, Brevetto Nazionale Estero o una combinazione delle precedenti) o di estensione dello stesso terrà in considerazione, ad esempio, la tipologia di invenzione oggetto della domanda di brevetto, l’esito del rapporto di ricerca ricevuto, il mercato di interesse in relazione ai progetti di sfruttamento/vendita della tecnologia relativa e la pianificazione aziendale.

BREVETTO EUROPEO
La Convenzione sulla concessione di brevetti europei (CBE, Monaco, 5 Ottobre 1973) ha istituito una procedura unificata di deposito, esame e concessione di un Brevetto Europeo che avviene tramite l’E.P.O. (European Patent Office). Attraverso un’unica domanda si richiede la tutela nei Paesi aderenti alla Convenzione e si ottiene un titolo che attribuisce, nel territorio degli Stati designati, i medesimi diritti dei rispettivi brevetti nazionali.

Priorità: entro 12 mesi dalla data di deposito di un brevetto nazionale si può estenderne la validità a livello europeo, rivendicandone la priorità.

Durata: 20 anni.

Le fasi

  • Deposito di una Domanda di Brevetto ed ottenimento della relativa data di deposito e relativa data di priorità, con cui nei seguenti 12 mesi sarà possibile depositare domanda di brevetto per la stessa invenzione in altri paesi in cui verrà esaminata, dal punto di vista di novità ed attività inventiva come se depositata alla data di priorità.
  • Ricezione del rapporto di ricerca, che include un resoconto redatto da un esaminatore esperto nel settore riportante i documenti rilevanti sull’arte anteriore rispetto all’invenzione oggetto della domanda di brevetto.  Il titolare deve rispondere a detto rapporto di ricerca eventualmente limitando le rivendicazioni in modo da superare le obiezioni solevate.
  • Pubblicazione della domanda di brevetto (18 mesi), in cui essa viene resa disponibile al pubblico: dalla pubblicazione il titolare di una domanda può impedire che chiunque utilizzi l’invenzione iniziando a tal fine azioni giudiziarie o richiedere provvedimenti cautelari.
  •  6 mesi di tempo in cui scegliere se procedere alla fase successiva, ovvero un esame esame di merito in cui l’EPO (European Patent Office) deciderà se l’invenzione e la domanda soddisfano i requisiti della normativa sulla Convenzione sul Brevetto Europeo. A seguito dell’esame di merito inviato dall’EPO, si apre un dialogo tra gli esaminatori ed il rappresentante/richiedente, in cui vengono sollevate obiezioni formali e richieste riformulazioni di parti cruciali della Domanda di Brevetto.
  • Viene emessa una comunicazione di intenzione di concessione che presuppone la richiesta di approvazione del testo da parte del titolare.
  • l’EPO procede alla concessione definitiva del titolo.
  • Dopo la concessione inizia il periodo di opposizione dalla durata di 9 mesi, nel quale un terzo può avviare una procedura di opposizione al brevetto concesso, sulla base di argomentazioni e documenti di arte nota rilevanti ai fini della brevettabilità. Un’opposizione (in base alla sua concretezza) può portare alla limitazione, alla revoca o al mantenimento in forma integra del brevetto concesso.
  • Convalida all’estero. Entro tre mesi dalla data di concessione del brevetto europeo, il titolare deve poi convalidare il brevetto nei Paesi aderenti: grazie all’Accordo di Londra, alcuni paesi, in funzione della lingua di deposito del Brevetto Europeo, non richiedono il deposito della traduzione del Brevetto oppure richiedono la traduzione delle sole rivendicazioni. In altri paesi è necessario depositare la traduzione dell’intero Brevetto.

https://www.epo.org

BREVETTO NAZIONALE

Le fasi
Deposito della domanda di brevetto,

Entro 12 mesi dal deposito, il titolare può decidere se estendere o meno la domanda di brevetto italiana (rivendicando la priorità) ad altri territori, mantenendo la data di deposito originaria.
Prima di 9 mesi dal deposito viene emesso un rapporto di ricerca in collaborazione con l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) e dopo 18 mesi la domanda di brevetto viene resa pubblica.
Non oltre 21 mesi dal deposito è necessario rispondere alla comunicazione ministeriale rilasciata dall’Ufficio, relativamente al relativo rapporto di ricerca, dopodiché la domanda segue un iter procedurale amministrativo che porta normalmente alla concessione finale.

Durata
20 anni.

Diritti
Diritto di produrre e commercializzare in esclusiva nello Stato in cui si richiede il brevetto, ovvero diritti di paternità e proprietà in esclusiva. Diritto di vietare ad altri di produrre, vendere, pubblicizzare, usare o importare.

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti

BREVETTO INTERNAZIONALE
Il sistema del Brevetto Internazionale PCT (Patent Cooperation Treaty) ha avuto origine dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington, 19 Giugno 1970) e consente di richiedere la tutela brevettuale in più di 100 Paesi europei ed extraeuropei tra cui gli Stati Uniti, il Giappone, il Canada, la Cina e tutti i principali Paesi industrializzati tramite la OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) / WIPO (World Intellectual Property Organization). La procedura prevede la presentazione di una domanda unica, di una preliminare ricerca internazionale e di un successivo rapporto d’esame preliminare e successive fasi nazionali/regionali ad opera degli Uffici Brevetti dei singoli paesi designati.

Priorità: entro 12 mesi dalla data di deposito di un brevetto nazionale si può estenderne la validità a livello internazionale, rivendicandone la priorità.

Durata: dipende dalla legislazione in ciascuno Stato.

BREVETTO NAZIONALE ESTERO
Ottenibile negli Stati che hanno rapporti di reciprocità con l’Italia e che accettano domande di Brevetto per Invenzione estere. E’ possibile depositare, ad esempio, un Brevetto Europeo o un Brevetto Internazionale. per sfruttare procedure di esame centralizzate il cui risultato viene poi riconosciuto dagli uffici nazionali degli stati nei quali si desidera ottenere la protezione mediante un brevetto nazionale esteso.

Durata: Dipende dalla legislazione in ciascuno Stato.

Diritti
Diritto di produrre e commercializzare in esclusiva nello Stato in cui si richiede il brevetto, ovvero diritti di paternità e proprietà in esclusiva. Diritto di vietare ad altri di produrre, vendere, pubblicizzare, usare o importare.

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti

Cos’è il Brevetto Europeo con effetto Unitario
Il Brevetto Unitario sarà un titolo di proprietà industriale che potrà essere rilasciato dall’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consentirà di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei Paesi UE aderenti.

Il Brevetto Unitario non sostituisce ma si affianca al Brevetto Europeo che rimarrà una strada percorribile per ottenere la protezione nei Paesi non aderenti al Brevetto Unitario oppure una valida strada per ottenere comunque un Brevetto Nazionale Estero in un Paese di particolare interesse o Stati extra-UE, come la Svizzera, il Regno Unito o la Turchia.

Differenze rispetto al Brevetto Europeo
Il Brevetto Unitario costituisce un unico titolo valido nei Paesi UE aderenti e non richiede, a differenza del Brevetto Europeo, una fase di validazione in ciascuno Stato per ottenere la tutela mediante validazione e ottenimento di un brevetto nazionale.

La competenza per le decisioni di contraffazione, conseguentemente, non è più delle corti nazionali, ma è demandata al costituendo Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).

Vantaggi e svantaggi rispetto al Brevetto Europeo

Vantaggi:
– pagamento di una unica tassa di rinnovo direttamente all’EPO;
-meno oneri relativi alle traduzioni (se si designano molti Paesi nel caso di brevetto europeo);
-possibilità di azioni per contraffazione presso il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) con effetto in tutti gli Stati aderenti.

Svantaggi:
– in caso di azioni di nullità contro un proprio Brevetto, mentre nel caso del brevetto europeo una azienda concorrente deve avviare una azione per ciascun Paese di validazione, con il brevetto unitario è sufficiente una unica azione presso il tribunale unificato dei brevetti con la conseguenza che una unica decisione avversa ha effetto per tutti i Paesi;
– essendo un titolo unitario, non si ottiene un fascio di brevetti nazionali come per il brevetto europeo e, quindi, per esempio, non è possibile cedere un brevetto nazionale estero di uno Stato del fascio brevettuale a un terzo mantenendo gli altri Brevetti nazionali esteri a proprio nome.

Stato attuale ed entrata effettiva in vigore
– I Paesi aderenti saranno 25, ma al momento solo 17 hanno ratificato l’accordo: Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Malta, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Portogallo, Austria, Bulgaria.

Non hanno ancora ratificato l’accordo: Polonia, Cipro, Grecia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Ungheria, Irlanda.

Questo implica che i Brevetti Unitari concessi avranno un ambito di tutela territoriale diverso in funzione del numero di Paesi aderenti al momento della concessione e tale ambito resterà invariabile per tutta la durata del Brevetto.

Al momento attuale il Brevetto Unitario non è ancora operativo ma è stata avviata la fase di applicazione transitoria per rendere operative le divisioni centrali, regionali e locali del nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti. Solo al termine di questa fase la Germania depositerà lo strumento di ratifica dell’accordo per consentire l’entrata in vigore.

Pertanto, al momento si stima che il nuovo sistema brevettuale unitario potrà essere operativo a partire dalla fine del 2022 o inizio del 2023.

Opzioni disponibili per titolari di Brevetti Europei già concessi
I Brevetti Europei già concessi con data di deposito posteriore al 1° marzo 2007, saranno considerati automaticamente di competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti per gli Stati in cui il Brevetto Europeo è già stato validato.

Se si desidera non far ricadere i propri titoli di proprietà industriale sotto la competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti, il titolare deve presentare richiesta di esclusione dal nuovo sistema nel periodo detto “SUNRISE”, cioè nei tre mesi antecedenti alla effettiva entrata in vigore del nuovo sistema.

Opzioni disponibili per titolari di domande di Brevetto Europeo non unitario in esame
Le domande di Brevetto Europeo in corso di esame e con data di deposito posteriore al 1° marzo 2007 saranno considerate automaticamente di competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Sarà consentito di ritardare la concessione di una domanda di brevetto fino all’entrata in vigore del TUB al fine di richiedere la concessione del Brevetto Europeo con effetto Unitario.

Se non si desidera che la propria domanda di brevetto europeo entri automaticamente nel sistema del Brevetto Unitario, il titolare deve presentare esplicita richiesta di esclusione (OPT-OUT).

Cosa fare se si è titolari di un Brevetto Europeo concesso o di una domanda di Brevetto Europeo

Chi è titolare di Brevetti Europei concessi e con data di deposito posteriore al 2007 deve

  • decidere se farli ricadere nella competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti oppure escluderli presentando la richiesta di “OPT-OUT”.

Chi è titolare di domande di Brevetto Europeo pendenti deve:

  • decidere se farli ricadere nella competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti oppure escluderli presentando la richiesta di “OPT-OUT”;
  • valutare, in particolare per le domande che sono prossime alla concessione, se presentare richiesta di posticipare la concessione fino alla effettiva entrata in vigore del Brevetto Unitario per poter chiedere la concessione del titolo con valore unitario oppure depositare richiesta anticipata di Brevetto Unitario.

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UN CONSULENTE IN PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER UN PRIMO ORIENTAMENTO

La D’Agostini Organizzazione, a fianco degli inventori dal 1963, mette a disposizione un Consulente regolarmente iscritto all’Albo per una prima consulenza in cui potete scoprire come possiamo assisterVi nel Vostro caso, ottenere informazioni chiare su quali sistemi e metodologie consentono di tutelare e sfruttare al meglio la Proprietà Industriale e richiedere preventivi personalizzati.

Durante la consulenza sarà inoltre possibile ottenere informazioni sulle diverse privative disponibili a livello nazionale, internazionale e comunitario ed indicazioni relative alle procedure di deposito, licenza e trasferimento dei titoli IP.

La consulenza potrà essere erogata in via telefonica, in videoconferenza o in presenza presso i nostri Studi.
Scegli online orario e data della prima consulenza e verrai ricontattato per confermare l’appuntamento, contattaci su WhatsApp oppure telefona ad uno dei nostri Studi Brevetti italiani a Udine, Trento e Belluno.

ISCRITTI ALL'ORDINE CON ESPERIENZA ULTRADECENNALE

Perché rivolgersi ai nostri Consulenti in Brevetti?

Il Consulente è un professionista certificato che ha una formazione precisa ed in costante aggiornamento nell’ambito della Proprietà Intellettuale ed è iscritto all’Ordine dei Consulenti in P.I. . Il suo obbiettivo è valorizzare i beni immateriali dei suoi clienti contribuendo a generare un asset economico ed un vantaggio sulla concorrenza.

Il Brevetto è un documento di natura legale che deve possedere determinate caratteristiche non solo per superare la procedura d’esame ma anche per essere robusto davanti eventuali contenziosi futuri.

Per registrare un Brevetto non si è obbligati a farsi rappresentare da un Consulente in Brevetti avanti l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Tuttavia, le procedure di brevettazione presentano numerose complessità e scarsa – se non nulla – possibilità di correggere eventuali errori commessi in fase di stesura della Domanda di Brevetto.

Il Consulente, conoscendo in maniera approfondita la normativa,  punta ad ampliare l’ambito di protezione della domanda per evitare che il Brevetto sia facilmente aggirabile e trova il giusto compromesso tra le informazioni che è necessario fornire e le conoscenze da non divulgare in quanto know-how dell’inventore.

A seguito dell’esame di merito inviato dall’EPO, si apre un dialogo tra gli esaminatori ed il rappresentante/richiedente, in cui vengono sollevate obiezioni formali e richieste riformulazioni di parti cruciali della Domanda di Brevetto: in questa fase l’esperienza e la conoscenza nel campo verificata di un Consulente in Brevetti sono spesso essenziali per difendere la domanda ed ottenere la concessione.

Il nostro Studio da oltre mezzo secolo affianca numerosi clienti in una grande varietà di casi inerenti allo sfruttamento commerciale dei titoli di PI ed è in grado di suggerire la più adatta strategia nella stipula di accordi di cessione e sfruttamento di Brevetti, Modelli e Marchi, nonché per la redazione di tutti gli accordi connessi agli stessi diritti (accordi di non divulgazione, patti di non concorrenza, accordi di distribuzione, trascrizioni, ecc.).

Affidare la gestione del portafoglio di proprietà intellettuale a consulenti solleva l’impresa/l’inventore dall’impegno di gestire le procedure spesso complicate di prosecuzione e mantenimento nonché scadenze, rinnovi e pagamenti in Italia e all’estero, con maggiori possibilità di ridurre i costi.

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